Aveta

Achille Aveta[1]

Giornalista ed ex Testimone di Geova (IT)

 

LA STRATEGIA DELLA GUERRA TEOCRATICA DEI TESTIMONI DI GEOVA

 

The Theocratic War Doctrine: Why Jehovah’s Witnesses Lie in Court” (“La dottrina della guerra teocratica: perché i Testimoni di Geova mentono in tribunale”) è il titolo di un opuscolo del 1998 scritto dal dott. Jerry Bergman[2] (questa pubblicazione può essere richiesta a Witness Inc., P.O. Box 597, Clayton, CA 94517, USA). Come osserva il dott. Bergman, «L’insegnamento secondo il quale “la verità deve essere detta” solo a coloro che hanno “il diritto di sapere”, esclude tutti gli avversari e i critici della Torre di Guardia, nessuno dei quali ha il diritto di conoscere la verità (La Torre di Guardia del 15 dicembre 1960, pagg. 762-763; si veda pure La Torre di Guardia del 1° agosto 1956, pagg. 454-455). In risposta alla domanda nei confronti di chi sia appropriato ricorrere alla strategia della guerra teocratica, La Torre di Guardia (del 15 dicembre 1960, pag. 763) additava espressamente ogni nemico della “organizzazione di Dio” o della Società Torre di Guardia, e quelli che “disprezzano ciò che essa insegna” e che “intendono impedire ad altri di apprendere [a proposito di essa] …”. In altre parole, un Testimone è autorizzato a usare la strategia della guerra teocratica contro chiunque interferisca con l’opera della Torre di Guardia».

 

Nel citato opuscolo di Bergman si menziona il giudice Bouska di Kansas City che, in relazione a un caso sottoposto al suo giudizio, prese in esame un opuscolo della Torre di Guardia, intitolato Preparing for Child Custody Cases (“Come prepararsi nei casi di affidamento di minori”), e osservò che quest’opuscolo “aveva la finalità di incoraggiare i Testimoni di Geova a dissimulare alcune loro credenze e a fuorviare i giudici su quanto le loro dottrine e prassi sostengono a proposito dei minori” (Un’intervista al giudice Bouska è disponibile su un dvd intitolato “Battling Over the Children – Jehovah’s Witnesses and Child Custody Cases. Practical Guidelines for the Legal Profession” [“Lotta per i minori – i Testimoni di Geova e i casi di affidamento dei minori. Linee guida per i professionisti del diritto”]; il dvd può essere richiesto a Witness Inc., P.O. Box 597, Clayton, CA 94517, USA).

 

Alla testimonianza del giudice Bouska ora è possibile aggiungere quella di un tribunale italiano, che è pervenuto a una conclusione simile a quella del predetto giudice americano. La vicenda giudiziaria italiana riguarda una donna Testimone di Geova, che ha citato in giudizio il marito – non Testimone – con l’accusa di atti osceni commessi alla presenza e con il coinvolgimento del loro figlio minore. All’esito del giudizio l’uomo è stato scagionato; comunque, è interessante leggere ciò che il tribunale italiano ha affermato a proposito della stessa questione presa in esame dal giudice Bouska.

 

Infatti, la Prima Sezione del Tribunale di Bari (Italia) – con sentenza n°1407/99 Reg. Gen. dell’11 dicembre 2000, depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2001 –  osservava: «Altro libretto dei Testimoni di Geova – quello concernente la particolare ottica con la quale viene considerata e trattata tutta la questione dei rapporti dei figli con l’infedele genitore non affidatario nelle cause di separazione coniugale – risulta inserito nel fascicolo per il dibattimento … In quell’opuscolo si rilevano puntuali e dettagliate istruzioni su come mentire scientificamente in tribunale, allorché si tratti di ottenere l’affidamento di un figlio o di eludere il diritto di visita del coniuge non affidatario. In quanto il rischio – apertamente paventato dal Consiglio Direttivo di Geova – “è quello che il genitore non credente, magari lusingando il figliolo con doni, svaghi o quant’altro cerchi di annullare gli effetti dell’educazione impartita nel timore di Geova” (cfr. testualmente pag. 28 di tale opuscolo)».

 

La donna Testimone ha proposto appello contro la sentenza di assoluzione del marito, tuttavia la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado. Infatti, con sentenza n°483 Reg. Ins. 03, depositata in Cancelleria il 3 luglio 2003, la Corte di Appello di Bari, Sezione Penale Famiglia, osservava: «il primo giudice  ha fatto una mirabile opera di accurata disamina critica di ogni elemento utile ai fini del giudizio, dandone conto con ampia, accurata e convincente motivazione».

 

In conclusione, per usare le parole del dott. Bergman, i Testimoni di Geova non sono dei mentitori sistematici, ma dicono spesso bugie nella prospettiva della definizione data dai tribunali, non dicendo “tutta la verità, nient’altro che la verità”, infatti i giudici si aspettano di conoscere ogni cosa, non mezze verità.

 

[1] Per approfondimenti sul tema trattato in questa sede si veda A. Aveta – S. Pollina, Movimenti religiosi alternativi, Libreria Editrice Vaticana 1998, pagg. 59-79.

[2] L’attività di ricerca del dott. Bergman sulla salute mentale dei Testimoni di Geova e sulla loro storia si è concretizzata in diversi libri, articoli, molti interventi in conferenze per addetti ai lavori e in una tesi di dottorato di ricerca alla Bowling Green State University dell’Ohio. In qualità di counselor professionista, Bergman è il più noto esperto americano sulla psicologia dei Testimoni di Geova; la sua esperienza si basa sull’aver svolto attività di assistenza a circa 200 Testimoni mentalmente disturbati.