Nacci

Avv.    Emanuele Nacci

Penalista e Costituzionalista Bari (IT)

 

L’abrogazione della legge italiana che considerava l’influenza indebita (plagio) un reato penale:

Quanta è protetta la libertà individuale? Considerazioni, proposte – iniziative.

 

La Corte Costituzionale italiana con la sentenza 8 Giugno 1981, n°96, riscontrando un contrasto tra l’art. 603 del codice penale italiano, che individuava il plagio, con gli articoli 21 e 25 della Costituzione italiana, ha dichiarato la illegittimità della norma penale, che configurava l’indebita influenza di un soggetto su di un altro, cancellandola dal codice.

 

L’articolo 603  prevedeva che :” chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.”

Si poneva quindi termine all’esistenza di una norma del codice Rocco che per un quasi cinquantennio non aveva trovato concreta e frequente applicazione .

 

Con la sentenza abrogativa si affermava la violazione dei principi di tipicità e determinatezza che una norma deve presentare in obbedienza al contenuto previsto dell’art. 25 della Costituzione. In realtà l’assenza di questi principi, tassativamente fondamentali per la norma, affida all’arbitraria determinazione del giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi del reato.

 

Il pericolo del potere discrezionale del giudice dilatava la fattispecie penale in considerazione del totale stato di soggezione dell’indebita influenza, riconducendola a situazioni di subordinazioni psicologiche del tutto lecite e riconosciute tali anche dall’ordinamento penale.

 

Non si esclude altresì il proselitismo religioso, politico ecc.ecc. D’altronde il termine totale della soggezione psichica non aiutava a conferire maggiore chirezza alla norma abrogata, anzi la rendeva maggiormente confusa e inapplicabile. Per quanto riguarda il contrasto con l’art. 21 della Cost.ne, italiana la norma abrogata non garantiva alcuna tutela alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà delle proprie scelte ed iniziative, ed incontrava un limite nell’interesse della integrità psichica  della persona, quando diventava strumento di pressione violenta o subdola mediante soggezione all’altrui volontà, utilizzando modelli e tecniche di manipolazioni mentali.

 

Il problema che dobbiamo affrontare è quanto mai attuale e grave, posto che il plagio e le relative dinamiche costituiscono, ancora oggi, una realtà sul piano dei rapporti intersoggettivi. Concreti rischi sono oggi presenti nei confronti della libertà personale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell’identità individuale.

 

Lo scopo non è tanto quello di garantire la libertà individuale, pur sempre fondamentale ed indissolubile, quanto quello di impedire che il potere plagiante ed abusivo di un privato collida con il potere publico o, in termini più reali, si scontri con l’ideologia e contro la morale dominante.

 

Il problema, come dicevo, è assai grave, merita la nostra attenzione e quella del controllo sociale; oggi giorno rappresenta un uso eversivo della possibilità di  intrattenere rapporti con gli altri e diventerebbe ancor più grave se non fosse tenuto nella sua debita consapevolezza .

 

La lacuna che si è creata nell’ordinamento penale italiano, da un lato ha ingenerato nell’opinione pubblica e nel comune sentire il convincimento che il reato di plagio non esiste più o non è mai esistito, dall’altro è servito a convincere i plagianti e i manipolatori delle menti  umane a continuare nelle condotte perverse ed illecite con tutta tranquilità, nella consapevolezza di non incorrere in alcun rischio e di non essere perseguiti penalmente.

 

Gli effetti devastanti sono riscontrabili nel dilagare, in Italia e presumo anche in altre Nazioni, di attività pericolose per l’individuo e per l’intera società da parte di singoli e malvagi individui mascherati, anche, da pratiche pseudo religiose che con i loro meccanismi persuasivi e principalmente suggestivi, diminuiscono ed eliminano del tutto le difese individuali, condizionando notevolmente la volontà dei soggetti che ne vengono coinvolti.

 

Sono strumenti ormai accertati, consolidati e capiti e rappresentano il rapporto chiaro di prevalenza del soggetto plagiante su quello plagiato. Alla fine portano ad un totale assorbimento e assoggettamento della persona offesa all’influenza malefica del soggetto malvagio.

 

L’individuo perde la libertà personale – individuale, perde l’autodeterminazione, non riconosce più le sue scelte, la sua mente viene svuotata nella sua capacità di intendere e volere; è malato, pian piano lo porta a soggiogare altri, a porre in essere un comportamento riprovevole e antigiuridico che mai avrebbe posto in essere.

 

Che dire oggi giorno della tutela della libertà personale? O meglio quanta tutela vi è oggi per l’individuo? Direi quasi nulla o molto poco. Il nostro incontro deve  raggiungere, invece, l’obiettivo di stimolare gli organi statuali preposti e le autorità sonnecchianti a tutelare la persona umana e la sua libertà. Deve essere garantito lo status- libertatis come complesso delle manifestazioni di libera scelta e di punire tutte quelle condotte che si risolvono in una reificazione de iure o de facto delle persone e quindi in uno sostanziale annientamento della personalità.

 

La libertà personale prevista dall’art.13 della Cost.ne italiana rientra, come sappiamo, tra le libertà fondamentali e inviolabili. La sua tutela precede e condiziona tutte le altre libertà civili e politiche; inoltre le aggressioni allo status-libertatis negano la centralità della persona umana.

 

I plagianti vengono agevolati nelle loro pratiche dell’inpossibilità degli interventi giudiziari,che non hanno strumenti normativi tali da individuare concretamente fatti soggioganti ed essere incriminati.

 

Essi circolano liberi di poter mietere quante vittime vogliono, soffocando in tal modo le liberta previste dalla Cost.ne. italiana. Si diventa simili a schiavi!  In tale contesto il Parlamento europeo, più volte, è intervenuto con proprie raccomandazioni, sensibile al dilagare del fenomeno delle sette e dei plagianti; ha interessato i Governi Europei a vigilare e a predisporre gli strumenti idonei a  debellare questa cancrena.

 

Penso di interpretare anche i vostri sentimenti, certamente delusi dai comportamenti omissivi e della inattività dei nostri governi. Sono certo, altresì, che la riduzione di un  essere umano libero ad un totale assoggettamento all’altrui volontà, è assimilabile alla condizione di schiavitù.

 

Non bisogna più  perdere tempo; dovremmo  chiedere    interventi legislativi più drastici; dovremmo proporre iniziative popolari, petizioni veloci ed incisive. Strumenti idonei, a parere di chi vi parla, per estirpare ed eliminare questa  condotta che  distruggono la nostra  libertà e soffocano le nostre scelte individuali.

 

Da questo punto di vista, viene in nostro soccorso la Convenzione europea,   supplementare di altre, del 1956 firmata a Ginevra che, raccogliendo il tessuto formativo di precedenti convenzioni non applicate, ha dato un notevole contributo a chiarire il significato delle condotte plagianti e assimilarle alle condizioni di schiavitù.

Sono anche consapevole che non è possibile estendere l’analogia al campo  penale, ma il contenuto di  questa Convenzione ribadisce che non si tratta di schiavitù di  diritto ma quella contrapposta di fatto.

La Convenzione ha recuperato l’aggancio al principio di tassatività della norma penale; ha offerto un detagliato elenco di casi, tra i quali quello più specifico che fa rientrare nella categoria del plagi le pratiche ritenute analoghe alla riduzione in  schiavitù e quindi un sostanziale aiuto  alla individuazione della norma penale idonea  a colmare la lacuna oggi esistente.

 

La Convenzione arriva alla conclusione che situazioni di fatto, nonostante l’assenza di norme scritte, possono essere assimilate a condizioni socialmente  possibili per prassi, per tradizioni, per circostanze ambientali, a costringere una persona al proprio esclusivo servizio, ipotizando un totale assorbimento dell’intimo volere.

 

Tale interpretazione è stata definitivamente avvallata dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione italiana che, con propria deliberazione n° 261 del 1997 ha rilevato la sussistenza di condizioni analoghe alla schiavitù che si possono identificare non soltanto  in situazioni di diritto ma anche in qualunque situazioni di fatto, così da riconoscere in defnitiva la soggezione esclusiva all’altrui potere come analoga a quella che verrebbe riconosciuta al padrone sullo schiavo.

 

Questa chiarezza giurisprudenziale aiuterebbe maggiormente i giudici ad incriminare con più attendibilità e certezza i comportamenti di questi soggetti che, imposessandosi della salute mentale e fisica dei soggiocati, distruggono e annientano l’essere umano, senza essere incriminati penalmente.

 

Spetta, quindi, a tutti noi dire basta a queste soffocazioni, a questa schiavitù; stimoliamo con iniziative e proposte le Autorità a formulare leggi che tutelino la libertà personale; proponiamo proposte di legge per colimare la lacuna e il vuoto normativo.

 

In tal modo i giudici avranno strumenti giuridici idonei a sottoporre ad incriminazione i soggetti che, ancora oggi, dilagano con le attività plagianti, con le tecniche manipolatrici delle menti altrui e che continuano a sfuggire alle maglie della giustizia.

 

Da quì solleviamo l’invito alle autorità competenti di evitare le ambiguità esistenti, la latitanza dai loro doveri e predisporre strumenti alla salvaguardia della libertà personale.

 

Oggi, con il nostro impegno e contributo, dobbiamo spalancare ed aprire finestre sul mondo; fare entrare nelle case calore, amore, speranza, in specie verso quelle famiglie angosciate e addolorate per la scomparsa di figli e figlie, che continuano ad essere soggiogati dal plagio e dalle manipolazioni mentali e far giungere ad essi la certezza di essere ancora amati.

 

Considerazioni e premesse sulla proposta legislativa

 

Nella decisione della Corte Costituzionale si colgono alcuni aspetti e riflessioni che sarà utile argomentare ed approfondire, utili per la proposizione della nuova norma legislativa penale. A base delle fattispecie penali sono da considerarsi principi di tassatività, precisione e determinatezza che devono accompagnare le norme penali con l’intento di evitare arbitrii nella applicazione di misure limitative della libertà personale secondariamente di non attribuire ai giudici la posizione di legislatori.

 

Quindi onere della norma penale è quello di identificare concretamente la fattispece criminosa con connotati precisi e parametri facilmente individuabili, con la conseguenza di esprimere un giudizio definitivo di corrispondenza tra il fatto illecito e la relativa sanzione applicabile. Occorrono paletti indicatori che individuino tecniche e modalità illecite da ricondurre facilmente la attività criminosa alla norma.

 

Oltretutto  se ciò non fosse realizzabile non sarebbe applicabile il concetto del rapporto causale tra l’evento e la condotta dell’agente. Quindi s’impone, oggi giorno, al legislatore di formulare norme concettualmente precise e chiare con termini intelligibili e che esprimino fattispecie corrispondenti alla realtà.

 

L’abrogato articolo 603 chiaramente dimostrava una norma imprecisa ed impossibile da attribuire ad essa un contenuto oggettivo, razionale e coerente, nel mentre non evidenziava una reale dipendenza psicologica di un essere umano da un altro essere umano. Dobbiamo evitare che la nuova formulazione porti in se tali pressuposti di non applicabilità. A tal uopo mi sono permesso di studiare una ipotesi di proposta legislativa che vorrei proporre a tutti voi.

 

Ipotesi di proposta legislativa

 

Come studioso di diritto penale italiano considererei proponibile, con eventuali suggerimenti e modificazioni, questa mia ricerca per colmare la lacuna esistente. Inserirei,  nella sezione I del capo II del titolo XII del libro II del codice penale, l’art.600 octies ( manipolazione psicologica) che abbia questo contenuto:

 

1) Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o qualunque altro mezzo, manipola, condiziona e sopprime l’altrui autonomia o determinazione, relegandolo in uno stato tale  da escludere, scemare grandemente la libertà personale  assoggettandolo alla esclusiva volontà altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni ;

 

2)   Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività di cui al primo comma, con scopi tali da creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano anche se volontariamente, le pene previste dal primo comma sono  aumentate di un terzo;

 

3)  Se i fatti previsti nei comma 1°  e  2°  sono commessi in danno di persone minori di 18 o di persone incapaci di intendere o di volere, anche temporaneamente, la pena non può essere inferiore a 10 anni.

 

Si avrebbe una norma penale con questi requisiti;

 

1)Reato a condotta  ibera nella quale la individuazione delle situazioni  concrete sussumibili nella definizione è rimessa alla valutazione del giudice, il quale non è vincolato al  riscontro di specifiche modalità esecutive della condotta o di determinate caratteristiche materiali, ma ha il solo compito di verificare che l’evento è riconducibile a quegli atti, e quelle tecniche, a quei comportamenti idonei e non equivoci della condotta  incriminatrice;

 

2) Reato necessariamente commissivo;

3) A  condotta anche plurima;

4) A dolo specifico;

5) Potrebbe configurarsi anche il tentativo;

6) Reato di  danno poichè  postula l’effettiva realizzazione dello stato servile e di soggezione;

7) Riguardo alla consumazione, farla rientrare nella  cessazione volontaria del mantenimento della persona in tale condizione.